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Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti, conosciuto anche con il suo acronimo FIR, è il documento che deve accompagnare il rifiuto durante le fasi di trasporto.

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se si stanno utilizzando delle credenziali Vi.Vi.Fir dell'ambiente dimostrativo di EcoCamere, nella parte superiore della pagina appare questa segnalazione, continuando con questa impostazione, nei formulari vidimati apparirà un testo in rosso Vi.Vi.Fir DEMO non valido ai fini fiscali

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Segnalazione CREDENZIALI SCADUTE

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questi campi vengono precompilati con i codici presenti in Anagrafica Rifiuti, ma possono essere modificati

 

N. Colli/contenitori nel formulario

se il rifiuto non viene trasportato sfuso ma in contenitori o anche in bancali, indicarne il numero

 

destinazione del rifiuto nel formulario

barrare la casella corrispondente al tipo di operazione (recupero o smaltimento) alla quale è destinato il rifiuto e di seguito scrivere il codice corrispondente. I codici relativi alla lettera R indicano operazioni di recupero mentre quelli con la lettera D indicano operazioni di smaltimento.

R = recupero Recovery  D = smaltimento Disposal

 

 

Quantità indicata nel formularioRecupero indicare uno o più codici di recupero ( Recovery ) R1 .. R13

Smaltimento indicare uno o più codici di smaltimento ( Disposal ) D1 .. D15

Pericolosità indicare uno o più codici di pericolosità ( Hazard ) H1 .. H15

 

Peso Lordo / Tara / Quantità

La quantità del rifiuto indicata nel formulario, può essere una quantità stimata, quando l’azienda non ha la possibilità di pesare il rifiuto, la stima di un peso presunto deve essere comunque ragionata o ragionevole.

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La casella del Peso da verificarsi a destino, deve essere sempre barrata oltre al caso in cui non si disponga di un sistema di pesatura, ma anche quando si possono verificare variazioni di peso durante il trasporto.

N. Colli / Contenitori / Sfuso

se il rifiuto non viene trasportato sfuso, ma in contenitori o anche in bancali, indicarne il numero ed il tipo

Info

D.Lgs 152/2006 Art. 183
i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

1. criterio temporale con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito 2. criterio volumetrico quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi

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