Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti, conosciuto anche con il suo acronimo FIR, è il documento che deve accompagnare il rifiuto durante le fasi di trasporto.
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se si stanno utilizzando delle credenziali Vi.Vi.Fir dell'ambiente dimostrativo di EcoCamere, nella parte superiore della pagina appare questa segnalazione, continuando con questa impostazione, nei formulari vidimati apparirà un testo in rosso Vi.Vi.Fir DEMO non valido ai fini fiscali
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Segnalazione CREDENZIALI SCADUTE
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La procedura di creazione e modifica di un formulario propone due sezioni affiancate, in quella di sinistra si compilano i singoli campi, mentre in quella di destra si vede un’anteprima del documento.
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data di emissione del formulario
la data di emissione del formulario va sempre indicata e può anche essere diversa dalla data effettiva del trasporto poiché il formulario può essere predisposto in data precedente all'effettivo momento in cui il rifiuto viene consegnato al trasportatore. La data di emissione dev’essere sempre indicata anche se il documento non è completo.
produttore o detentore del rifiuto nel formulario
riportare i dati dell’impresa che ha prodotto il rifiuto, ragione sociale, codice fiscale, indirizzo del luogo dove è stato prodotto il rifiuto.
la data di emissione del formulario va sempre indicata e può anche essere diversa dalla data effettiva del trasporto poiché il formulario
destinatario del rifiuto nel formulario
verificare preventivamente che l’impresa destinataria possegga l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali o l’autorizzazione necessaria, relativamente al codice CER indicato nel formulari e richiederne una copia, riportare quindi i dati dell’impresa che ha prodotto il rifiuto, ragione sociale, codice fiscale, indirizzo dell’impianto di destinazione del rifiuto, Il numero e la data dell’autorizzazione dell’Albo Gestori Ambientali.
trasportatore del rifiuto nel formulario
il trasporto può essere effettuato in conto proprio oppure da soggetti terzi, è necessario affidarsi solo a trasportatori iscritti all’Albo con l’autorizzazione a movimentare il codice CER in oggetto.
annotazioni sul formulario
il campo annotazioni è utilizzabile per riportare eventuali correzioni e altri informazioni necessarie alla completezza del Formulario di identificazione del rifiuto, viene utilizzato per indicare eventuali intermediari o diverse tipologie di trasporto, soprattutto in caso di trasporto intermodale.
denominazione / descrizione del rifiuto nel formulario
deve essere tassativamente riportata la denominazione ufficiale relativa al codice CER in oggetto, riportata nell’Elenco Europeo dei Rifiuti, è possibile aggiungere anche una ulteriore descrizione più specifica.
codice del rifiuto nel formulario
compilare esclusivamente con i sei caratteri del codice CER relativo al rifiuto trasportato
stato fisico del rifiuto nel formulario
barrare la casella dello stato fisico del rifiuto ed indicare la relativa descrizione tra queste : solido pulverulento, solido non pulverulento, fangoso palabile, liquido.
caratteristiche di pericolo nel formulario
nel caso di rifiuti pericolosi, va indicato uno o più codici di pericolosità da HP1 a HP15
N. Colli/contenitori nel formulario
se il rifiuto non viene trasportato sfuso ma in contenitori o anche in bancali, indicarne il numero
destinazione del rifiuto nel formulario
barrare la casella corrispondente al tipo di operazione (recupero o smaltimento) alla quale è destinato il rifiuto e di seguito scrivere il codice corrispondente. I codici relativi alla lettera R indicano operazioni di recupero mentre quelli con la lettera D indicano operazioni di smaltimento.
R = recupero Recovery D = smaltimento Disposal
Quantità indicata nel formulario
La quantità del rifiuto indicata nel formulario, può essere una quantità stimata, quando l’azienda non ha la possibilità di pesare il rifiuto, la stima di un peso presunto deve essere comunque ragionata o ragionevole.
Vanno compilati possibilmente anche i valori peso lordo e tara del carico.
La casella del Peso da verificarsi a destino, deve essere sempre barrata oltre al caso in cui non si disponga di un sistema di pesatura, ma anche quando si possono verificare variazioni di peso durante il trasporto.
Info |
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D.Lgs 152/2006 Art. 183 1. criterio temporale con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito 2. criterio volumetrico quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi |
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