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D.Lgs 152/2006 Art. 183
i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

1. criterio temporale con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito 2. criterio volumetrico quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

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