Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti, conosciuto anche con il suo acronimo FIR, è il documento che deve accompagnare il rifiuto durante le fasi di trasporto.
Nella sezione Formulari vediamo l’elenco di tutti documenti creati nell’anno e possiamo cliccare su ogni riga per modificarli, vidimarli, archiviarli o annullarli.
NUOVO FORMULARIO
per creare un nuovo FIR si può partire da zero, cliccando sul pulsante in alto NUOVO FORMULARIO oppure se abbiamo dei documenti in elenco, possiamo scegliere la funzione DUPLICA presente in ogni riga
VEDI TUTTI - VEDI NON ARCHIVIATI
per mantenere un elenco formulari più facile da leggere e da scorrere, è possibile archiviare i formulari per nasconderli dall’operatività corrente. il pulsante VEDI TUTTI consente di scegliere cosa vedere nell’elenco
la tabella che elenca i formulari dell’anno e composta da queste colonne
DATA data di emissione del formulario
NUMERO numero assegnato dalla vidimazione Vi.Vi.Fir
REGISTRO numero di protocollo del registro di carico e scarico ( vedi stampa registro )
RIFIUTO codice CER del rifiuto
DESTINATARIO ragione sociale dell’impianto di destinazione
TRASPORTATORE ragione sociale del trasportatore
QUANT KG quantità del formulario
LUOGO FUORI luogo di produzione del rifiuto, se diverso dalla unità locale di riferimento
DUPLICA crea un nuovo formulario, duplicando il documento della riga di riferimento
Segnalazione AMBIENTE DEMO
se si stanno utilizzando delle credenziali Vi.Vi.Fir dell'ambiente dimostrativo di EcoCamere, nella parte superiore della pagina appare questa segnalazione, continuando con questa impostazione, nei formulari vidimati apparirà un testo in rosso Vi.Vi.Fir DEMO non valido ai fini fiscali
Segnalazione CREDENZIALI SCADUTE
la segnalazione si fa più allarmante perché viene rilevato che le credenziali Vi.Vi.Fir sono scadute e non sono più valide e
Il pulsante IMPOSTAZIONI in basso a sinistra, attiva un pannello che consente la configurazione di alcuni parametri - sempre modificabili - che riguardano il criterio da adottare per il deposito temporaneo dei rifiuti e soprattutto tipo di controllo da adottare durante la compilazione dei formulari.
D.Lgs 152/2006 Art. 183
i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
1. criterio temporale con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito 2. criterio volumetrico quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi